Sotto il profilo sostanziale, la fattispecie è disciplinata dall'art. 140 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), il cui testo è stato sensibilmente modificato dal d.l. n. 73/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105/2025. La modifica più rilevante è stata di carattere sistematico: la somma urgenza in senso proprio resta all'art. 140, mentre le procedure di protezione civile sono state inserite nel nuovo art. 140-bis, nel tentativo di eliminare i difetti di coordinamento che l'originaria formulazione aveva generato.
Ricorrendo i presupposti, il responsabile unico del progetto — o il tecnico dell'amministrazione competente che per primo si reca sul luogo — può disporre l'immediata esecuzione dei lavori.
Contestualmente all'ordinazione va redatto il verbale di somma urgenza, che descrive la circostanza, le cause che l'hanno provocata e le prestazioni necessarie per rimuoverla.
L'affidamento avviene in forma diretta a uno o più operatori individuati dal RUP. Il corrispettivo è definito consensualmente con l'affidatario, ma in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere l'esecuzione sulla base di prezzari ufficiali di riferimento ridotti del 20%.
L'affidatario autocertifica il possesso dei requisiti, che la stazione appaltante è tenuta a verificare entro 60 giorni, e nessun pagamento, neppure parziale, può essere disposto prima dell'esito positivo di tali verifiche.
Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione il RUP compila la perizia giustificativa e la trasmette, con il verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, la quale provvede alla copertura della spesa e all'approvazione della prestazione: a quest’ultimo riguardo, per gli enti locali, la norma rinvia espressamente agli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lettera e), TUEL.
Restano infine fermi gli obblighi di trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi all'affidamento, con indicazione dell'affidatario, delle modalità di scelta e delle ragioni che hanno impedito il ricorso alle procedure ordinarie, e trasmissione all'ANAC per i controlli di competenza.
La procedura di riconoscimento della spesa
Ordinati i lavori, si apre il versante contabile, disciplinato dall’art. 191, comma 3, TUEL.
Più precisamente, il comma 3 dell’art. 191 TUEL si applica ai lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile che comporti un pregiudizio alla pubblica incolumità, nei quali l'ordinazione a terzi ha necessariamente preceduto l'impegno contabile.
La copertura finanziaria è prevista nei limiti delle accertate necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il parametro è dunque quello della necessità dell'intervento rispetto al pregiudizio da rimuovere: entro tale perimetro l'ente riconosce l'intero corrispettivo pattuito (Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 110/2024).
Per ciò che concerne gli aspetti procedurali, infine, il responsabile del procedimento propone tempestivamente alla Giunta il riconoscimento della spesa. La Giunta, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, approva la perizia, individua le risorse necessarie alla copertura e, a sua volta, sottopone al Consiglio il riconoscimento. Il Consiglio provvede al riconoscimento entro i 30 giorni successivi alla deliberazione della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data il termine non sia ancora scaduto. Sulla proposta di delibera consiliare va acquisito il parere dell’organo di revisione (cfr. CNDCEC, "La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza", 14 luglio 2025).
Un dato va evidenziato: dal 2019 il riconoscimento consiliare è sempre necessario. La legge n. 145/2018 ha infatti novellato il testo dell’art. 191, comma 3, TUEL, sopprimendo l'inciso che subordinava la procedura all'insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio. Conseguentemente, la capienza dello stanziamento è oggi irrilevante: anche a fronte di risorse disponibili, la Giunta deve proporre e il Consiglio deve deliberare (Corte dei conti, sez. reg. contr. Sicilia, pareri n. 118/2019 e n. 121/2019).
Le conseguenze del mancato rispetto dei termini
Il rispetto dei termini stabiliti dall’art. 191, comma 3, TUEL implica rilevanti conseguenze: qualora detti termini non siano rispettati, infatti, trova applicazione il regime di cui all’art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, che si discosta da quello illustrato in precedenza sotto il profilo dei presupposti, dei limiti e della procedura.
Dal punto di vista dei presupposti, la lett. e) del comma 1 dell’art. 194 TUEL si riferisce al caso dell’acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191. Nella fattispecie che qui interessa, specificamente, la violazione si consuma con la mancata osservanza della procedura sopra descritta per il riconoscimento della spesa da lavori di somma urgenza e, in particolare, con il decorso infruttuoso dei 20 giorni per la deliberazione di Giunta o dei 30 per quella di Consiglio.
Riguardo ai limiti, il riconoscimento opera esclusivamente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente (Corte dei conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 247/2024/PRSE; Corte dei conti, sez. reg. contr. Sicilia, del. n. 79/2024). L'arricchimento, secondo la nozione civilistica cui la norma si àncora, corrisponde alla sola diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore (Cass. civ., sez. un., sent. n. 23385/2008). Ne deriva l'esclusione dell'utile d'impresa, che la giurisprudenza quantifica presuntivamente nella misura del 10% del corrispettivo per i lavori e del 5% per servizi e forniture, salva la possibilità per l'amministrazione di documentare un utile effettivo diverso (Corte dei conti, sez. I centrale d'appello, sent. n. 446/2017; Corte dei conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 598/2009; Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 476/2009). Non sono parimenti riconoscibili gli interessi moratori, la rivalutazione monetaria e le spese legali connesse al ritardato pagamento, trattandosi di voci dalle quali l'ente non ricava alcuna utilità (Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, del. n. 149/2015; Corte dei conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 205/2014).
Sotto il profilo della procedura, infine, il riconoscimento avviene con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio che il Consiglio deve adottare, entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi del comma 2 dell’art. 193 TUEL oppure con deliberazione da adottarsi con la diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente. Sulla proposta di delibera consiliare occorre acquisire il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, TUEL.
Sul versante delle conseguenze occorre tenere presente che per la parte non riconoscibile il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha ordinato la prestazione. Pertanto, l'impresa dovrà agire nei confronti della persona fisica che ha ordinato i lavori (Cass. civ., sez. I, ord. n. 24000/2021). Tuttavia, qualora il responsabile abbia adempiuto tempestivamente, proponendo alla Giunta entro i 20 giorni, egli non assume alcuna obbligazione indennitaria o risarcitoria verso l'impresa pregiudicata dalla perdita dell'utile d'impresa (Corte dei conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 247/2024/PRSE).
